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Standard di qualità applicabili e relativi indennizzi automatici Normativa di settore sulle principali prestazioni

Tabella standard specifici di qualità

IndicatoreLivello specifico
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici, di cui all’Articolo 815 gg lavorativi
Termine ultimo per l’esecuzione di lavori complessi, di cui all’Articolo 9Entro la data indicata dall’esercente nel preventivo
Tempo massimo di attivazione della fornitura, di cui all’Articolo 107 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità, di cui all’Articolo 112 gg feriali
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente, di cui all’Articolo 125 gg lavorativi
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti, di cui all’Articolo 1530gg solari

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti all'Articolo 22 della delibera 661/2018/R/tlr (RQCT) sopra riportati, l'esercente corrisponde all'utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:

  1. trenta (30) euro, nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente di minori e di medie dimensioni e per gli altri standard specifici di qualità di commerciale di cui all'Articolo 22, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni;
  2. settanta (70) euro, per prestazioni, diverse dalla risposta motivata a reclamo scritto dell'utente, richieste da utenti di medie dimensioni.

Gli indennizzi automatici base, ad esclusione degli indennizzi relativi al termine ultimo per l'esecuzione di lavori complessi, sono crescenti in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  1. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard a cui si riferisce la prestazione, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
  2. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard cui si riferisce la prestazione, ma entro un tempo triplo, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
  3. se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard cui si riferisce la prestazione è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.